Il 31 luglio scorso è stato sottoscritto, tra Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, un “Accordo di programma sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 02.04.2002 n.60”, che definisce in particolare le azioni necessarie per affrontare le criticità che si registrano nella stagione autunnale-invernale.
Tra le misure previste per ridurre l’inquinamento atmosferico figurano provvedimenti di limitazione al traffico, nel periodo compreso da ottobre all’Immacolata e dal termine delle festività natalizie fino all’arrivo della primavera.
A Fiorano Modenese le limitazioni al traffico riguardano l’area urbana compresa tra le vie S. Francesco, S. Giovanni Evangelista ed i confini comunali lato sud (Serramazzoni, Maranello, Sassuolo).
Da lunedì 1 ottobre e fino al 7 dicembre 2007, nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8.30-18.30, è vietata la circolazione delle seguenti tipologie di veicoli, anche se provvisti di bollino blu:
– veicoli alimentati a benzina non dotati di marmitta catalitica (non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive);
– veicoli diesel non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 St I CEE e successive;
– veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi non catalizzato, pertanto non conformi alla direttiva 97/24/CE;
– autoveicoli diesel rispondenti alla direttiva CEE/91/441(Euro 1);
– veicoli commerciali diesel di massa complessiva fino a 3,5 Tonnellate rispondenti alla Direttiva CEE/91/441(Euro1).
Nel periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 2008, le limitazioni riprendono con le medesime modalità, ma allargata ai veicoli ad accensione spontanea con omologazione precedente all’ Euro 3 (Euro 2: 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CEE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE; ciclomotori: Direttiva 97/24 CE; motocicli: direttiva 2002/51 CE) qualora sprovvisti di filtro antiparticolato.
Le limitazioni non riguardano:
– veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a Metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool-car) e autoveicoli del servizio di car sharing;
– veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni di cui all’allegato 2;
– autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n.503;
– autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti;
– veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale, compresi i veicoli in dotazione al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e igienico sanitario;
– veicoli degli operatori di Polizia e Vigili del Fuoco che si recano al lavoro;
– veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell’utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione nonché il soccorso stradale), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico;
– veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
– veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi;
– autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
– autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi;
– veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole,strutture di cura e/o assistenziali e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
– veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
– veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo;
– veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
– veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento) e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
– veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con “targa prova”;
– veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti e rappresentanti di commercio, durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio;
– veicoli degli operatori dell’informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l’espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento;
– veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro; veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica;
– veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni;
– veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate
– macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada e veicoli impiegati per il trasporto delle medesime.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada. Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 37,00 a euro 296,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 74,00).
L’uso di fotocopie o l’uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati al punto 2) della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 37.00 a Euro 296,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 74,00).