L’Associazione Vittime della caccia diffida ed intima le nostre testate on-line a rettificare con la dovuta visibilità e per una corretta informazione quanto pubblicato in data 16 ottobre (Passo Cisa, di nuovo consentita la caccia alla migratoria) in quanto, si legge nell’ATTO STRAGIUDIZIALE DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA:
– l’errata e fuorviante comunicazione della Provincia ha raggiunto viralmente tutti i social network principali, inducendo potenzialmente chi esercita la caccia a commettere i reati connessi al bracconaggio in area protetta da normativa nazionale e comunitaria;
– L’effetto di questa “distorta interpretazione”, diffusa dall’Ente, può avere effetti irreparabili sulla fauna selvatica del Parco e sui migratori;
– I cacciatori in forza del comunicato della Provincia possono sentirsi in diritto di sparare in area di totale divieto di caccia e quindi di commettere dei reati penali;
– Il comunicato in oggetto può indurre in confusione anche gli Organi di polizia Giudiziaria preposti alla vigilanza;
– Alle Associazioni ricorrenti è stato cagionato un notevole danno in termini di immagine, in quanto dalla lettura del comunicato stampa diramato dalla Provincia parrebbe che l’esito dell’ordinanza del Tar n. 190\15 sarebbe quello di consentire la caccia in zona vietata;
– In realtà dalla lettura dell’ordinanza del Tar con cui è stato accolto il ricorso di Lac e Associazione Vittime della caccia emerge con tutta evidenza che la caccia nell’area del Passo Cisa da ora è preclusa totalmente alla caccia;
– in particolare il Tar precisa che “il valico in questione ricada all’interno di un parco nazionale” che “la perdurante efficacia del provvedimento impugnato, consentendo l’esercizio dell’attività venatoria, sia suscettibile di determinare effetti irreversibili” che “a norma dell’art. 21, comma 1, lett. b) della L. n. 157/1992 “È vietato a chiunque:…b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali” per cui “accoglie l’istanza di sospensione”
Visto che:
– l’Avv.Massimo Rizzato per conto dell’Associazione Vittime della caccia e Lega Abolizione Caccia, con ricorso n. 275\15, impugnava il calendario venatorio della Provincia di Reggio Emilia nella parte in cui all’art. 11 del calendario si autorizzava la caccia da appostamento all’interno dell’area protetta del Parco nazionale Tosco-Emiliano e lungo le rotte di migrazione del Passo Cisa;
– Il TAR Emilia Romagna – Parma, accogliendo la domanda delle ricorrenti, ha sospeso l’efficacia parziale del calendario venatorio;
– Anziché attenersi alla decisione del Tar, la Provincia, con comunicato del 16 ottobre 2015, ha affermato in modo erroneo che nel “Passo Cisa” è di nuovo consentita la caccia alla migratoria e ciò “grazie a un ricorso di due…associazioni anti-caccia”;
– Appare quanto mai fuorviante oltre che erroneo il comunicato emesso dalla Provincia per lo sgradito esito giudiziario – tanto da arrivare a commentare la notizia, ribaltandola ingiustamente ai danni delle Associazioni ricorrenti. Non è purtroppo questo l’unico effetto, in quanto l’Ente così veicolando un’informazione errata procura gravi potenziali conseguenze in primis contro la fauna e l’Area protetta in questione, allo stesso tempo esponendo i visitatori del Parco ai soliti gravi pericoli per la sicurezza personale, generando anche confusione diffusa in materia di divieti e, ultimo, esponendo gli stessi cacciatori a procedimenti penali per la violazione delle norme a tutela delle aree protette;
– Le testate stampa hanno veicolato l’agenzia della Provincia senza verificarne la veridicità, eludendo un riscontro con le Associazioni ricorrenti per accertarsi della bontà della notizia acquisita;
– Già la Provincia, nella propria memoria di costituzione depositata il 2 ottobre 2015 al Tar, sosteneva correttamente che il Passo Cisa ricade all’interno del Parco nazionale dell’appennino Tosco-Emiliano salvo poi “dimenticare” che la caccia nei parchi nazionali è vietata non solo dalle legge 157/1992, ma anche dalla legge sulle aree protette;
– Eppure per stessa ammissione della Provincia (fine pag. 2 della memoria di costituzione della stessa) il Passo Cisa è ricompreso all’interno del parco nazionale dell’appennino tosco-emiliano, per cui, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. b della L. 11 Febbraio 1992, N. 157, la caccia non può essere consentita, nemmeno sotto forma di appostamento, così come invece autorizzato dalla stessa;
– E’ pacifico che il Passo Cisa ricade all’interno del Parco nazionale dell’appennino Tosco- Emiliano;
– Essendo automatico il divieto di caccia all’interno di un Parco nazionale, risulta quindi pleonastico che il Passo Cisa, ricadendo all’interno del Parco nazionale dell’appennino Tosco-emiliano, vada tutelato con l’assoluto divieto di caccia.