È stata trasmessa all’amministrazione comunale di Finale Emilia nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 marzo, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna che respinge il ricorso e i motivi aggiuntivi presentati dal Comune di Finale Emilia per l’annullamento delle determinazioni dirigenziali di ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna – n. DET-AMB2023-2553 del 18/05/2023  e n. DET-AMB-2024-771 del 9.02.2024, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente e derivato.

Nella sentenza dei giudici amministrativi si legge: “In linea generale, tenuto conto della tipologia di censure articolate dal Comune ricorrente e della stessa complessità tecnica dei procedimenti che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati, pare opportuno ricordare che, per giurisprudenza consolidata, la discrezionalità tecnica è sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopici vizi di illegittimità e travisamento dei fatti, per manifesta illogicità o per inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione. Va, altresì, precisato che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione può svolgersi in base non solo al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo; però, tutte le volte in cui non emergono vizi di logicità e di ragionevolezza, la motivazione espressa dall’organo tecnico, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice”.

Forte il rammarico dell’amministrazione comunale di fronte alle decisioni prese a Bologna.

“Siamo tutti enormemente dispiaciuti – dice il sindaco Claudio Poletti – tanto noi, quanto i nostri consulenti. Dalla lettura del testo della sentenza traspare l’impossibilità, per i giudici, di avere una competenza tecnica tale da poter confutare le tesi di Arpae e Feronia che vengono assunte come il solo punto di riferimento tecnico/amministrativo possibile”.

L’esame del ricorso, comunque, è stato piuttosto articolato tanto che il TAR, considerata l’indubbia complessità delle questioni esaminate, ha stabilito che le spese di causa vadano compensate tra tutte le parti costituite in giudizio e non siano a carico del solo ricorrente come solitamente avviene.

“In settimana – conclude il sindaco – valuteremo in modo approfondito la possibilità di avviare un ricorso presso il Consiglio di Stato”.