Dopo la chiusura delle urne, ieri lunedì 18 novembre alle ore 15, lo spoglio delle schede e la conta dei voti, per arrivare all’insediamento dei nuovi organi di governo della Regione Emilia-Romagna si devono rispettare i passaggi scanditi dalla normativa in vigore: la legge regionale numero 21 del 2014 e lo Statuto della Regione.

Per la proclamazione del presidente della Giunta da parte della Corte d’Appello di Bologna non c’è un termine temporale predeterminato.

Se si guarda alle ultime due tornate elettorali (2014 e 2020), nella prima trascorsero 11 giorni per la proclamazione, nella seconda 18.

Terminate le verifiche e i controlli, la Corte d’Appello proclama presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi e i Consiglieri regionali eletti.

A quel punto, l’insediamento dell’Assemblea legislativa avviene non prima di 15 giorni e non oltre 30 dalla proclamazione. Il presidente della Regione assume le proprie funzioni all’atto dell’insediamento dell’Assemblea legislativa (prima seduta) e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dieci.

La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dall’attuale presidente uscente entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima seduta è presieduta dal consigliere più anziano d’età, fino alla nomina del nuovo presidente.

Nella prima seduta e quale primo atto, l’Assemblea legislativa procede all’elezione, al proprio interno, dell’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea poi, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal presidente della Regione, riferito all’intera legislatura e a tutti i settori d’intervento.