Con la stagione estiva si ripresenta la diminuzione di disponibilità di acqua nei corsi idrici dell’Emilia-Romagna. Da domani, 13 luglio 2021, fino al 30 ottobre, entra in vigore il nuovo sistema per regolare i prelievi in situazioni di scarsità idrica, realizzato da Arpae, per restituire a cittadini e gestori un’informazione chiara, trasparente e immediata sullo stato idrologico dei corsi d’acqua.
Il nuovo servizio va nella direzione dell’uso sostenibile della risorsa idrica e consente una gestione “amica” dell’ambiente prevedendo utilizzi, anche a scopo irriguo, nel pieno rispetto del Deflusso minimo vitale (DMV) del corso d’acqua. Dall’anno in corso si passa dalla precedente modalità statica di sospensione dei prelievi imposta con ordinanza revocata alla fine della stagione più secca, al nuovo sistema “dinamico” di regolazione dei prelievi, che tiene conto delle variazioni di portata dei corsi d’acqua durante il periodo estivo.
Il sistema mostra su mappa lo stato idrologico, misurato in alcune sezioni significative dei bacini della regione, rispetto al deflusso minimo vitale (DMV) e rende immediatamente evidente, tramite una scala cromatica, la possibilità o meno di effettuare prelievi dal corpo idrico. Il divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali entra immediatamente in vigore quando lo stato idrologico dei corsi d’acqua è al di sotto del DMV. Tale valore deve essere rispettato a valle del prelievo.
Il divieto di prelievo ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria e per coloro che abbiano presentato un’istanza legittima, ai sensi della normativa vigente, di prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio. Si ricorda che il prelievo nel mancato rispetto del DMV costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni previste dall’art.17 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933. Gli utenti soggetti al divieto debbono mantenere chiuse/disattivate le opere di presa fisse, o, in caso di pompe mobili, rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo, a pena della sanzione amministrativa di cui all’art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Si precisa che i prelievi per i quali, con espresso atto regionale, sono stati definiti valori di DMV diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, devono rispettare detti valori specifici.
Possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di tutela delle acque regionale quando ne sussistano le condizioni.