Istituita con decreto legge n. 133 del 30/11/2013, come previsto dall’art.1 comma 5, la ‘Mini Imu’ deve essere calcolata sulla differenza d’imposta tra l’aliquota deliberata dal Comune e quella di base dello Stato per le categorie sotto indicate. Sulla differenza così calcolata la ‘Mini Imu’ va versata nella misura del 40%, entro il 24 gennaio. Il versamento non si effettua per importi fino a 12 euro.
-Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Per calcolarla il contribuente dovrà tener conto dell’aliquota del 5 per mille e della detrazione di 200 euro (maggiorata di 50 euro per ogni figlio residente di età inferiore a 26 anni); al totale dovrà quindi essere sottratto l’importo calcolato sulla base dell’aliquota del 4 per mille e delle detrazioni spettanti.
Dell’importo risultante, il contribuente dovrà versare il 40%.
– Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per questa fattispecie, l’unico soggetto passivo è il coniuge assegnatario. Le modalità di calcolo sono le medesime dell’abitazione principale.
– Unico fabbricato (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Per questi immobili la ‘Mini Imu’è dovuta solo in relazione alla seconda rata: dovrà essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel secondo semestre.
– Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per calcolarla il contribuente dovrà tener conto dell’aliquota del 9 per mille: al totale dovrà quindi essere sottratto l’importo calcolato sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille. Dell’importo risultante, il contribuente dovrà versare il 40%.
Calcolatore Imu e ‘Mini-Imu’
E’ disponibile sul sito internet del Comune (www.carpidiem.it) un programma per il calcolo delle ‘Mini Imu’: per la stampa del modello di versamento F24 invece digitare www.amministrazionicomunali.it
Per informazioni
Ufficio Tributi, corso Pio 91, telefono 059 649894 – 892 – ufficio.tributi@carpidiem.it