L’apprendistato come strumento per dare nuova occupazione ai giovani e per innalzare le loro competenze. La Regione Emilia-Romagna ha approvato la delibera che regola i profili formativi del nuovo apprendistato. Il Decreto legislativo n. 167 del 2011 ha infatti disciplinato il nuovo Testo Unico dell’apprendistato, che ha abrogato tutte le norme previgenti. In Emilia-Romagna, come nelle altre Regioni, si è reso necessario ridefinire la regolamentazione della formazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, integrativa alla formazione prevista dai contratti collettivi di lavoro e dell’offerta formativa per la qualifica professionale, previo accordo in Conferenza Stato/Regioni e sentite le Parti sociali nazionali.

Il provvedimento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizio Bianchi.

La Regione finanzia gli apprendisti per la formazione di propria competenza. Inoltre per promuovere l’apprendistato e il suo contenuto formativo, nell’ambito del Piano straordinario per l’occupazione dei giovani, l’Emilia-Romagna offre alle imprese che intendono assumere giovani ricorrendo al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma e per l’alto apprendistato una serie di incentivi. A disposizione ci sono 20 milioni di euro. “Si tratta delle tipologie di apprendistato che prevedono un maggiore numero di ore di formazione, per questo abbiamo ritenuto di incentivarle – ha spiegato l’assessore Patrizio Bianchi – l’apprendistato nella versione dell’Emilia-Romagna vuol dire più giovani occupati ma anche più formazione e quindi qualifiche più alte”.

Il valore degli incentivi è commisurato alle ore di formazione formale previste e al genere. L’azienda che assume un giovane con contratto di apprendistato 18-25 anni, ad esempio, riceverà 5.400 euro, 6.000 euro se donna (v. tabella allegata).

I contratti possono essere già attivati, i bandi per l’offerta formativa per gli apprendisti sono in via di perfezionamento e saranno disponibili da settembre.

“Uno strumento per le imprese per poter assumere i giovani – ha continuato l’assessore Bianchi – Ma non solo, vogliamo che i giovani abbiano anche una qualifica in più. La nostra idea è che il lavoro è la base della dignità delle persone e del loro radicamento sociale, e per questo abbiamo voluto un fortissimo intervento per ridurre la dispersione scolastica e per portare le persone al lavoro, e siamo anche convinti che dare più competenze alle persone significhi dare più competitività alle imprese. Con questo noi chiudiamo quel quadro che abbiamo avviato due anni fa, che vedeva l’intervento sull’istruzione e formazione professionale, gli istituti tecnici superiori gli interventi sull’università e tutte le misure di accompagnamento verso il lavoro, che deve essere di qualità e fortemente radicato nella formazione”.

Il Piano straordinario per l’occupazione dei giovani ha complessivamente una dotazione di 46 milioni di euro. Oltre ai 20 milioni per incentivare l’apprendistato, prevede altri 20 milioni per la stabilizzazione a tempo indeterminato dei giovani fino a 34 anni, 3 milioni per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani tra i 30 e i 34 anni e 3 milioni per incentivare i giovani che intendono intraprendere un’attività autonoma.

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato articola il contratto di apprendistato in tre tipologie:

a – apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b – apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;

c – apprendistato di alta formazione e di ricerca.

a)

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15-18 anni)

L’intervento della Regione Emilia-Romagna è finalizzato a consentire agli apprendisti collocati nella fascia 15-18 anni di conseguire una qualifica triennale o un diploma professionale.

Per questa tipologia di apprendistato la Regione ha tenuto conto degli standard definiti dal’Accordo Stato/Regioni del 15 marzo 2012 dove si prevedono almeno 400 ore di formazione formale all’anno, da realizzarsi all’interno o all’esterno dell’azienda. L’Emilia-Romagna ha scelto invece di prevedere 1000 ore di formazione annue, di cui 650 da realizzarsi all’esterno dell’azienda. In prima attuazione è già disponibile l’offerta formativa oggi prevista per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Le attività di IeFP già programmate e rivolte a giovani che devono conseguire una qualifica, infatti, possono essere utilizzate anche dagli apprendisti che hanno gli stessi requisiti.

La formazione deve tenere in massimo conto le caratteristiche dei giovani, come l’età, gli eventuali insuccessi scolastici o l’incertezza del “progetto professionale”. Nella formazione devono essere sviluppate le competenze di base e tecnico professionali, oltre che i saperi e le competenze relative all’obbligo di istruzione. Il titolo rilasciato in seguito alla formazione è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale.

Per ciascun apprendista viene predisposto dal datore di lavoro insieme con l’ente formativo accreditato il Piano Formativo Individuale in cui vengono stabilite le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all’azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l’esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall’apprendista al momento dell’avvio del percorso formativo. L’apprendista è tenuto a partecipare, per l’intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna, con al massimo il 20% delle ore di formazione di assenza. La formazione deve essere realizzata con modalità tali da facilitare l’apprendimento da parte degli apprendisti, e allo stesso tempo, minimizzare i disagi per l’azienda. E’ previsto inoltre un servizio di supporto alle imprese, e la certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (18-25 anni)

L’intervento della Regione sarà rivolto prioritariamente ai giovani sprovvisti di qualifica o di diploma. Questa tipologia di apprendistato è rivolto ai giovani maggiorenni, che hanno pertanto già assolto all’obbligo di istruzione. Le qualifiche sono quelle regionali, correlate alle figure nazionali. Anche questa tipologia di apprendistato si realizza tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani, e nella formazione devono essere sviluppate sia le competenze di base che quelle tecnico professionali.

Dove possibile si favorisce il rientro dell’apprendista in un percorso di IeFP. Sono previste 400 ore di formazione annue di cui almeno 100 da realizzarsi all’esterno dell’azienda, secondo lo standard formativo previsto per il conseguimento della Qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche per i lavoratori occupati. Per i giovani che non sono in grado di raggiungere gli standard di competenze di base al terzo anno di Istruzione e Formazione professionale, sono previsti percorsi di riallineamento per ulteriori 100 ore formali da realizzarsi all’esterno dell’azienda.

In fase di definizione del progetto formativo individuale vengono stabiliti i crediti formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali acquisite attraverso l’esperienza scolastica e professionale. Nel progetto formativo vengono indicate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all’azienda) e attraverso l’esperienza. L’apprendista è tenuto a partecipare, per l’intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna.

La Regione rende disponibile un catalogo di offerta formativa per il conseguimento di una qualifica professionale, la formazione contenuta nel catalogo è realizzata da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell’ambito speciale dell’apprendistato.

La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all’apprendista da 1.500 a 3.400 euro.

La certificazione è obbligatoria. Il titolo che potrà essere rilasciato in esito alla formazione, è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale. La certificazione riguarderà le competenze acquisite sia attraverso la formazione che attraverso l’esperienza lavorativa.

b)

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L’intervento della Regione è volto a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante al fine di migliorarne il grado di occupabilità e spendibilità nell’impresa e nel mercato del lavoro.

La proposta formativa regionale si esprime attraverso un “Catalogo dell’offerta formativa” .che la Regione rende disponibile ad apprendisti e imprese. Il Catalogo si articola in singoli percorsi a cui l’apprendista può accedere. La partecipazione ai percorsi dà attuazione al Progetto formativo individuale, i percorsi che compongono il Catalogo sviluppano competenze di base e trasversali. Tra le competenze di base sono comprese la sicurezza sul lavoro, mentre tra le competenze trasversali sono comprese le conoscenze e le capacità di area, quelle cioè fondative di una professione e comuni a più qualifiche di una stessa area professionale o di più aree professionali. I percorsi riguardano temi di interesse delle imprese, che possono costituire oggetto di aggiornamento su contenuti rilevanti della professione, con contenuti coerenti alla loro durata e con verifiche di apprendimento. In esito ai percorsi sono rilasciati attestati in cui vengono riportate le informazioni essenziali relative alle competenze sviluppate.

L’apprendista dovrà partecipare ai percorsi di 40 ore ogni anno, da effettuarsi all’esterno dell’azienda, per un massimo di 120 in tre annualità; eventuali deroghe alla formazione esterna all’azienda potranno riguardare le ore di formazione alla sicurezza relative al rischio specifico. La Regione partecipa finanziariamente alle realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all’apprendista del valore di 500 euro per ogni annualità. Come esito della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza, ma all’apprendista che ne fa richiesta viene erogato il servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stagionale

Il contratto di apprendistato stagionale è possibile esclusivamente nella forma cosiddetta “professionalizzante” o “di mestiere”, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La formazione regionale (per l’acquisizione di competenze di base e trasversali) per gli apprendisti assunti con contratto stagionale viene parametrata secondo le seguenti proporzioni:

– Per i contratti di durata da 0 a 3 mesi: 10 ore

– Per i contratti di durata da 3 a 4 mesi: 15 ore

– Per i contratti di durata di oltre 4 mesi: 40 ore

La Regione partecipa finanziariamente alle realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all’apprendista del valore di:

– 120 Euro per 10 ore

– 180 Euro per 15 ore

– 500 Euro per 40 ore

Si applicano le regole fissate per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per quanto riguarda l’obbligo di frequenza dell’attività formativa da parte dell’apprendista.

c)

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

L’intervento della Regione è orientato a rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione della laurea o di un titolo universitario post-laurea, nell’ambito del rapporto di lavoro di alto apprendistato. A tale scopo la Regione ha siglato con gli atenei dell’Emilia-Romagna e le parti sociali il protocollo d’intesa per l’apprendistato in alta formazione, nella convinzione che questa tipologia di apprendistato costituisca uno strumento privilegiato di intervento per l’occupazione giovanile, in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione. La Regione partecipa finanziariamente alle realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all’apprendista differenziato a seconda del titolo universitario da conseguire.

– Laurea triennale e laurea magistrale –

Le università individuano i corsi di laurea in cui promuovere questa iniziativa sperimentale ai giovani laureandi che, in possesso dei requisiti di età e dei crediti formativi stabiliti dalla legge, possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato per acquisire il titolo di laurea e di laurea magistrale.

La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale non può essere inferiore a 12 e superiore a 36 mesi.

L’obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall’azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente, e devono essere attivati specifici servizi di tutoraggio formativo e aziendale. Nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l’Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l’impresa.

– Dottorati di ricerca –

Gli atenei individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l’apprendistato. I laureati che superano le selezioni richieste per l’ammissione possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Le imprese interessate devono stipulare i contratti sulla base dei contratti collettivi nazionali delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi. Il percorso formativo durante il periodo di apprendistato viene definito insieme dalle università e dalle imprese, ma deve prevedere almeno 120 ore annue di attività didattica e di formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze negli ambiti dell’innovazione tecnologica ed organizzativa dell’economia delle imprese regionali, e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico. Le attività formative devono essere erogate lungo l’intero arco di durata del contratto, per assicurare l’alternanza formazione-lavoro che caratterizza il contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Le imprese devono inoltre garantire la necessaria formazione interna, che integra quella delle università, anche prevedendo attività di tutoraggio formativo. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, dovrà verificare l’andamento della sperimentazione, che ha durata biennale.

– Master di 1° e 2° livello –

Gli atenei individuano i Master di primo e secondo livello in cui è possibile utilizzare l’apprendistato e li promuovono ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa, che possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Gli atenei possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l’ambito della formazione superiore, sia per l’ambito della formazione per gli apprendisti. Le aziende stipulano contratti di apprendistato avendo a riferimento la normativa definita dal contratti collettivi. La durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi.

I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi: progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti oppure corsi già esistenti nell’offerta formativa degli atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l’inserimento di apprendisti.