La Regione ha siglato con gli atenei dell’Emilia-Romagna e le parti sociali il protocollo d’intesa per l’apprendistato in alta formazione: giovani laureati potranno acquisire il titolo di dottore di ricerca e conseguire il master di 1° o di 2° livello lavorando con contratto di apprendistato nelle imprese del territorio. Durante il primo anno di sperimentazione 106 studenti hanno usufruito di questa opportunità. Con la firma dell’intesa diventa definitivamente operativo l’alto apprendistato previsto dal Decreto legislativo 167 del 2011, che ha regolamentato la possibilità di conseguire in apprendistato anche i titoli di studio universitari di laurea triennale e laurea magistrale.
Il protocollo d’intesa, siglato per la Regione Emilia-Romagna dall’assessore al Lavoro e all’Università Patrizio Bianchi, è stato sottoscritto dagli atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara e dalle sedi di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano. Per le parti sociali hanno firmato Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confindustria, Confapi.
“Tutti gli atenei che hanno sede nella nostra regione e le parti sociali hanno condiviso l’adozione di questa metodologia – ha spiegato l’assessore Patrizio Bianchi – basata su una forte integrazione tra il percorso realizzato in azienda e il percorso realizzato nell’istituzione formativa: l’ateneo riconosce e valorizza il percorso in impresa e rilascia il titolo di studio finale attribuendo i crediti formativi anche per le conoscenze maturate lavorando in azienda”.
– Laurea triennale e laurea magistrale –
Le università individuano i corsi di laurea in cui promuovere questa iniziativa sperimentale ai giovani laureandi che, in possesso dei requisiti di età e dei crediti formativi stabiliti dalla legge, possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato per acquisire il titolo di laurea e di laurea magistrale.
La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale non può essere inferiore a 12 e superiore a 36 mesi.
L’obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall’azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente, e devono essere attivati specifici servizi di tutoraggio formativo e aziendale. Nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l’Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l’impresa.
– Dottorati di ricerca –
Gli atenei individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l’apprendistato. I laureati che superano le selezioni richieste per l’ammissione possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Le imprese interessate devono stipulare i contratti sulla base dei contratti collettivi nazionali delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
La durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi. Il percorso formativo durante il periodo di apprendistato viene definito insieme dalle università e dalle imprese, ma deve prevedere almeno 120 ore annue di attività didattica e di formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze negli ambiti dell’innovazione tecnologica ed organizzativa dell’economia delle imprese regionali, e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico. Le attività formative devono essere erogate lungo l’intero arco di durata del contratto, per assicurare l’alternanza formazione-lavoro che caratterizza il contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Le imprese devono inoltre garantire la necessaria formazione interna, che integra quella delle università, anche prevedendo attività di tutoraggio formativo. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, dovrà verificare l’andamento della sperimentazione, che ha durata biennale.
– Master di 1° e 2° livello –
Gli atenei individuano i Master di primo e secondo livello in cui è possibile utilizzare l’apprendistato e li promuovono ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa, che possono essere assunti dalle imprese con contratto di apprendistato. Gli atenei possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l’ambito della formazione superiore, sia per l’ambito della formazione per gli apprendisti. Le aziende stipulano contratti di apprendistato avendo a riferimento la normativa definita dal contratti collettivi. La durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi.
I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi: progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti oppure corsi già esistenti nell’offerta formativa degli atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l’inserimento di apprendisti.