“Si tratta di un tentativo di rispondere ad un’azione indispensabile, urgente e positiva, attraverso cavilli legali che nulla hanno a che fare con la realtà, così come, mi pare, nulla ha a che fare con la realtà delle cose la battaglia che si ostina a portare avanti il Comitato di via S.Pietro”.
“Tutte le famiglie di ex residenti in via S.Pietro 6 hanno, infatti, trovato un’idonea sistemazione, molti di loro continuano a ringraziarci per quanto abbiamo fatto: se il Comitato di via S.Pietro e i suoi legali si fermassero un attimo nella loro marcia e si voltassero indietro si accorgerebbero che, probabilmente, a sostenerli non c’è più nessuno”.
In questo modo il Sindaco di Sassuolo Graziano Pattuzzi commenta la querela presentata al Tribunale dall’avvocato Lita Camaioni riguardante i fatti antecedenti lo sgombero di via S.Pietro 6 nel giugno 2005.
Nell’ordinanza firmata dal Sindaco di Sassuolo Graziano Pattuzzi in data 7 giugno 2005 in cui si evidenziava il degrado dello stabile situato in via S.Pietro 6, oggetto di sgombero il 27 giugno seguente, vengono citate quattro relazioni: quella dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Usl, dei Vigili Urbani e dei Lavori Pubblici.
Citando quest’ultima relazione, l’ordinanza del Sindaco riporta testualmente quanto ivi scritto, ovvero il richiamo alla relazione asseverata dall’ingegner Borghi che è datata 30 maggio 2005 e asseverata davanti al Tribunale in data 9 giugno 2005.
L’asseverazione davanti al tribunale il 9 giugno, nulla toglie e nulla aggiunge alle considerazioni tecniche, relative ad un sopralluogo datato 25 maggio 2005 e contenute nella relazione all’atto della presentazione il 30 maggio 2005: otto giorni prima dell’ordinanza a firma del Sindaco.
“ Quanto apparso oggi sulla stampa – afferma il Sindaco di Sassuolo Graziano Pattuzzi – era stato uno dei motivi di ricorso sia davanti al TAR di Bologna, in primo grado, che davanti al Consiglio di Stato, in secondo grado.
Ricorsi che, entrambi, sono stati respinti dai giudici, seppure in fase cautelare. Il Tribunale Amministrativo di Bologna, nella motivazione dell’ordinanza, dichiara che “il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris”. Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in secondo grado – prosegue Pattuzzi – addirittura dichiara che “ad un primo sommario esame non si ritengono fondate le censure proposte, considerando anche che nel bilanciamento di interessi prevale quello alla sicurezza pubblica”.