Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219 avente ad oggetto: “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.

L’articolo 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.

Viene prevista la nomina di una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT ed allo stesso sarà rilasciata copia della DAT.

In mancanza di indicazione del fiduciario, in caso di necessità, interviene il giudice tutelare che nomina un amministratore di sostegno.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvederà all’annotazione in apposito registro.

Il Ministero dell’Interno è intervenuto, con Circolare n. 1/2018, per chiarire quali sono le competenze dell’ufficiale di stato civile.

1)        le DAT, munite di firma autografa, devono essere consegnate personalmente dal disponente che deve essere residente nel comune;

2)        l’ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della DAT e non fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, limitandosi a verificare, prima di riceverla, l’identità del dichiarante e la residenza nel comune

3)        l’ufficiale di stato civile trattiene l’originale della DAT e rilascia al disponente una ricevuta con indicazione dei suoi dati anagrafici, la data, la firma e il timbro dell’ufficio

4)        non è stato istituito un nuovo registro dello stato civile (come quelli di nascita, morte ecc. ) e, pertanto, l’ufficio di stato civile provvederà a registrare le DAT secondo l’ordine cronologico di presentazione, assicurando la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003

Le modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie saranno definite da un decreto che sarà emanato dal Ministero della Salute, sentite le Regioni ed il Garante della Privacy.