Entra in vigore il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada (Ceta), un accordo che prevede l’abolizione del 99% dei dazi doganali e il mutuo riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti: vengono tutelate 173 indicazioni geografiche europee, di cui 41 sono italiane.

“Per l’Emilia  Romagna saranno tutelate tutte le principali denominazioni che da sole generano oltre il 90% del fatturato – commenta Agrinsieme Emilia Romagna – ed è per questo che esprimiamo soddisfazione per il percorso intrapreso convinti che la serie di accordi bilaterali che l’Unione Europea sta mettendo in campo, e quelli in via di revisione, siano la sola opportunità che oggi resta per i nostri operatori della filiera agroalimentare stretti tra il blocco degli accordi multilaterali in sede Wto e l’immobilismo, o peggio il protezionismo strisciante che si riaffaccia nel mondo dopo i durissimi anni crisi economica. Con possibili guerre commerciali senza veri vincitori”.

Questo risultato positivo dopo anni di negoziato, prosegue la nota di Agrinsieme – è anche un punto di partenza per la verifica delle applicazioni dei vari obblighi e per individuare i percorsi che porteranno in futuro altre denominazioni di origine ad essere inserite nelle future revisioni dell’accordo.

“Un esempio per tutti i vantaggi che l’accordo sancisce – precisa Agrinsieme –  può essere quello del Prosciutto di Parma che potrà sbarcare sul mercato canadese utilizzando il proprio nome, cosa che non era possibile fino ad oggi per una registrazione del marchio ‘Parma’ fatta da società canadese (20 anni di battaglie che trovano un punto di accordo).

Stessa Sorte per il Parmigiano Reggiano che finalmente potrà usare il suo nome di origine e sarà tutelato dall’uso del generico ‘Parmesan’ perché per quest’ultimo non sarà possibile usare richiami all’Italia (tricolore o cartina geografica).

L’inclusione di una disposizione in tema di indicazioni geografiche può essere vista come un risultato importante delle trattative, considerata la tradizionale posizione del Canada rispetto al concetto europeo di Indicazione geografica (Ig) e ai conflitti tra le due parti in merito ad alcuni nomi”.

Il Ceta specifica inoltre che, al fine di evitare una scorretta informazione, per quelle IG che godranno di piena tutela, non è possibile includere alcun riferimento che suggerisca che il prodotto in questione abbia origine da un’area diversa da quella reale, includendo in questa definizione anche l’impossibilità di utilizzare espressioni ingannevoli quali ad esempio “tipo”, “stile”, “imitazione”.